Decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 2009 n. 37
Regolamento per la disciplina dei termini e delle modalità di riconoscimento di particolari infermità da cause di servizio per il personale impiegato nelle missioni militari all’estero, nei conflitti e nelle basi militari nazionali, a norma dell’articolo 2, commi 78 e 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. (09G0045)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’articolo 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, e in particolare, l’articolo 2, commi 78 e 79;
Vista la legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni; Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni; Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n.
510;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, e, in particolare, l’articolo 82;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;
Visto il decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2003, n. 56;
Visto il decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 369; Vista la legge 3 agosto 2004, n. 206, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n.
243;
Visto il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222; Visto il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 ; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 2008;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza del 19 gennaio 2009; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 2009;
Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell’interno, dell’economia e delle finanze e del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento, si intendono:
a) per missioni militari all’estero: le missioni, quali che ne siano gli scopi, svolte al di fuori del territorio nazionale, autorizzate dall’autorità gerarchicamente o funzionalmente sopra ordinata al dipendente;
b) per teatro di conflitto: l’area al di fuori del territorio nazionale ove, a seguito di eventi conflittuali, e’ stato o e’ ancora presente personale delle Forze armate e delle Forze di polizia italiane nel quadro delle missioni internazionali di pace e di aiuto umanitario;
c) per nano-particelle di metalli pesanti: un particolato ultrafine formato da aggregati atomici o molecolari con un diametro compreso, indicativamente, tra 2 e 200 nm., contenente elementi chimici metallici con alta massa atomica ed elevata densità (indicativamente > 4000 Kg/m3), quali il mercurio (Hg), il cadmio (Cd), l’arsenico (As), il cromo (Cr), il tallio (Tl), il piombo (Pb), il rame (Cu) e lo zinco (Zn), ed anche i metalli di transizione quali i lantanoidi e gli attinoidi (tra questi uranio e plutonio).
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto dall’amministrazione competente per materia ai sensi dell’articolo 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le Direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Comunità europea (GUCE).
Note alle premesse:
• L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
• Si riporta il testo dell’art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante «Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214: «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l’esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche’ dei regolamenti comunitari; b) l’attuazione e l’integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l’organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.».
• Si riporta il testo dell’art. 2, commi 78 e 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2008), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300: «Art. 2 (Comma 78). - Al fine di pervenire al riconoscimento della causa di servizio e di adeguati indennizzi al personale italiano impiegato nelle missioni militari all’estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti, nonche’ al personale civile italiano nei teatri di conflitto e nelle zone adiacenti le basi militari sul territorio nazionale, che abbiano contratto infermità o patologie tumorali connesse all’esposizione e all’utilizzo di proiettili all’uranio impoverito e alla dispersione nell’ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico, ovvero al coniuge, al convivente, ai figli superstiti nonche’ ai fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti in caso di decesso a seguito di tali patologie, e’ autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010.».
«Art. 2 (Comma 79). - Con regolamento da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell’art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro della salute, sono disciplinati i termini e le modalità per la corresponsione ai soggetti di cui al comma 78 ed entro il limite massimo di spesa ivi stabilito delle misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e 3 agosto 2004, n. 206.».
• La legge 13 agosto 1980, n. 466, recante «Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche», e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 22 agosto 1980, n. 230.
• La legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante «Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata», e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 25 ottobre 1990, n. 250.
• La legge 23 novembre 1998, n. 407, recante «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata», e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 26 novembre 1998, n. 277.
• Il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, «Regolamento recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata», e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 2000, n. 4.
• Si riporta il testo dell’art. 82, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2001), pubblicata nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302:
«Art. 82 (Disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata). - 1. Al personale di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 1980, n.
466, ferito nell’adempimento del dovere a causa di azioni criminose, ed ai superstiti dello stesso personale, ucciso nelle medesime circostanze, nonche’ ai destinatari della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e’ assicurata, a decorrere dal 1° gennaio 1990, l’applicazione dei benefici previsti dalla citata legge n. 302 del 1990 e dalla legge 23 novembre 1998, n. 407.
2. Non sono ripetibili le somme già corrisposte dal Ministero dell’interno a titolo di risarcimento dei danni, in esecuzione di sentenze, anche non definitive, in favore delle persone fisiche costituitesi nei procedimenti penali riguardanti il gruppo criminale denominato «Banda della Uno bianca». Il Ministero dell’interno e’ autorizzato, fino al limite complessivo di 6.500 milioni di lire, a definire consensualmente, anche in deroga alle disposizioni di legge in materia, ogni altra lite in corso con le persone fisiche danneggiate dai fatti criminosi commessi dagli appartenenti al medesimo gruppo criminale.
3. Il Ministero della difesa e’ autorizzato, fino al limite complessivo di 10 miliardi di lire, in ragione di 5 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2001 e 2002, a definire consensualmente, anche in deroga alle disposizioni di legge in materia, ogni lite in corso con le persone fisiche che hanno subito danni a seguito del naufragio della nave «Kaider I Rades A451» avvenuto nel canale di Otranto il 28 marzo 1997.
4. Gli importi già corrisposti a titolo di speciale elargizione di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni, ai superstiti di atti di terrorismo, che per effetto di ferite o lesioni abbiano subito una invalidità permanente non inferiore all’80 per cento della capacità lavorativa o che comunque abbia comportato la cessazione dell’attività lavorativa, sono soggetti a riliquidazione tenendo conto dell’aumento previsto dall’art. 2 della legge 20 ottobre 1990, n. 302. I benefici di cui alla medesima legge n. 302 del 1990, spettanti ai familiari delle vittime di atti di terrorismo, in assenza dei soggetti indicati al primo comma dell’art. 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni, competono, nell’ordine, ai seguenti soggetti in quanto unici superstiti: orfani, fratelli o sorelle o infine ascendenti in linea retta, anche se non conviventi e non a carico.
5. I benefici previsti dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e dalla legge 23 novembre 1998, n. 407, in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1967.
6. Per la concessione di benefici alle vittime della criminalità organizzata si applicano le norme vigenti in materia per le vittime del terrorismo, qualora piu’ favorevoli.
7. All’art. 11 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, al comma 1, dopo le parole: «l’eventuale involontario concorso» sono inserite le seguenti: «, anche di natura colposa,».
8. Le disposizioni della legge 20 ottobre 1990, n. 302, si applicano anche in presenza di effetti invalidanti o letali causati da attività di tutela svolte da corpi dello Stato in relazione al rischio del verificarsi dei fatti delittuosi indicati nei commi 1 e 2 dell’art. 1 della legge medesima.
9. Alla legge 23 novembre 1998, n. 407, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’art. 2, comma 1, dopo le parole: «nonche’ ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche» sono inserite le seguenti: «e della criminalità organizzata»; b) all’art. 4, comma 1, dopo le parole: «nonche’ agli orfani e ai figli delle vittime del terrorismo» sono inserite le seguenti: «e della criminalità organizzata».».
• Il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, recante «Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato», e’ pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 1974, n. 120.
• Il decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13, recante «Disposizioni urgenti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 febbraio 2003, n. 29, e’ stato convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2003, n. 56, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 5 aprile 2003, n. 80.
• Il decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337, recante «Disposizioni urgenti in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all’estero», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 novembre 2003, n. 277, e’ stato convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 369, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 gennaio 2004, n. 8.
• La legge 3 agosto 2004, n. 206, recante «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice», e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’11 agosto 2004, n. 187.
• Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante «Codice delle assicurazioni private» e’ pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 2005, n. 239.
• Il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, recante «Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell’art. 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266», e’ pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’ 8 agosto 2006, n. 183.
• Il decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del ottobre 2007, n. 229, e’ stato convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2007, n. 279.
• Il decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni fmanziarie urgenti», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2008, n. 304, e’ in corso di conversione.
Art. 2.
Principi generali e ambito di applicazione
1. In attuazione dell’articolo 2, commi 78 e 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai soggetti indicati al comma 2, che abbiano contratto menomazioni all’integrità psicofisica permanentemente invalidanti o a cui e’ conseguito il decesso, delle quali l’esposizione e l’utilizzo di proiettili all’uranio impoverito e la dispersione nell’ambiente di nano-particelle di minerali pesanti prodotte da esplosione di materiale bellico abbiano costituito la causa ovvero la concausa efficiente e determinante, e’ corrisposta l’elargizione di cui all’articolo 5, commi 1 e 5 della legge 3 agosto 2004, n. 206.
2. I soggetti beneficiari dell’elargizione di cui al comma 1 sono:
a) il personale militare e civile italiano impiegato nelle missioni militari all’estero;
b) il personale militare e civile italiano impiegato nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti;
c) il personale militare e civile italiano impiegato nei teatri di conflitto e nelle aree di cui alle lettere a) e b);
d) i cittadini italiani operanti nei settori della cooperazione ovvero impiegati da organizzazioni non governative nell’ambito di programmi aventi luogo nei teatri di conflitto e nelle aree di cui alle lettere a) e b);
e) i cittadini italiani residenti nelle zone adiacenti alle basi militari sul territorio nazionale presso le quali e’ conservato munizionamento pesante o esplosivo e nelle aree di cui alla lettera b). Per zone adiacenti si intendono quelle rientranti nella fascia di territorio della larghezza di un 1,5 km, circostante al perimetro delle basi militari o delle aree di cui alla lettera b);
f) il coniuge, il convivente e i figli superstiti dei soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, in caso di decesso a seguito delle patologie di cui all’articolo 2, comma 78, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. L’elargizione di cui al comma 1 e’ corrisposta ai beneficiari secondo i termini e le modalità di cui agli articoli 3, 4 e 5, con riferimento ad eventi verificatisi dal 1° gennaio 1961 ed entro i termini di cui all’articolo 3, comma 2, sul territorio nazionale e all’estero.
Nota all’art. 2:
• Si riporta il testo dell’art. 5, commi 1 e 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206, recante «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice»:
«Art. 5. - L’elargizione di cui al comma 1 dell’art. 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, e’ corrisposta nella misura massima di 200.000 euro in proporzione alla percentuale di validità riportata, in ragione di 2.000 euro per ogni punto percentuale.
2.-4. Omissis.
5. L’elargizione di cui all’art. 4, comma 1, e all’art. 12, comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come sostituito dall’art. 3, comma 2, lettera b), della legge 23 novembre 1998, n. 407, e’ corrisposta nella misura di 200.000 euro. Per le stesse finalità e’ autorizzata la spesa di 34.300.000 euro per l’anno 2004.
Art. 3.
Procedure
1. Il Ministero della difesa provvede all’attribuzione dell’elargizione di cui all’articolo 2 ai soggetti colpiti dalle infermità o patologie previste dal presente regolamento, ovvero ai superstiti aventi diritto.
2. Per il conferimento dell’elargizione, gli interessati presentano domanda al Ministero della difesa, Direzione generale delle pensioni militari, del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva, di seguito denominata: «Direzione generale», entro il termine perentorio di sei mesi successivi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Per gli eventi dannosi verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento la domanda deve essere presentata entro i sei mesi successivi e comunque non oltre il 31 dicembre 2010.
3. Nel caso di cittadini italiani non residenti in Italia o temporaneamente domiciliati all’estero, la domanda e’ inoltrata per il tramite dell’Ufficio consolare del luogo di residenza dell’interessato che provvede a trasmetterla con la documentazione occorrente alla Direzione generale.
4. Per i dipendenti pubblici le Amministrazioni di appartenenza possono procedere d’ufficio, trasmettendo la relativa documentazione alla Direzione generale, entro i termini di cui al comma 1.
5. La Direzione generale procede all’istruttoria ed alla definizione delle singole posizioni dei beneficiari, con riguardo alla situazione in essere dei superstiti aventi diritto, secondo l’ordine cronologico di accadimento degli eventi, a cominciare dal piu’ remoto nel tempo, che hanno costituito la causa ovvero la concausa efficiente e determinante delle infermità o patologie tumorali. In base ai predetti criteri e secondo le modalità di cui agli articoli 4 e 5, viene predisposta una graduatoria unica dei beneficiari che viene aggiornata alle date del 31 marzo, 31 luglio e del 31 dicembre 2010, in relazione alla definizione delle ulteriori posizioni.
Art. 4.
Corresponsione dell’elargizione
1. L’elargizione di cui all’articolo 2, comma 1, e’ corrisposta ai soggetti di cui allo stesso articolo 2, comma 2, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, secondo un piano di riparto che tenga conto del numero dei beneficiari inseriti nella graduatoria di cui all’articolo 3, qualora gli stessi non abbiano già beneficiato, per la medesima percentuale di invalidità, del corrispondente beneficio previsto dalle leggi citate all’articolo 2, commi 79 e 105, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dall’articolo 1, commi 562, 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dall’articolo 34 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Nel caso in cui venga accertata ai sensi del presente regolamento, una percentuale di invalidità maggiore rispetto a quella già riconosciuta ai sensi delle citate norme, la stessa elargizione e’ determinata per la differenza e la differenza e’ inserita nel piano di riparto.
2. Ai fini del rispetto del divieto di cumulo di cui al comma 1, la Direzione generale si puo’ avvalere della graduatoria di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243.
3. In ogni caso, la misura pro capite dell’elargizione in favore degli invalidi e dei superstiti aventi titolo non puo’ superare l’importo massimo della speciale elargizione in favore degli invalidi, come disciplinata dall’articolo 5, commi 1 e 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206.
4. L’importo dell’elargizione corrisposta secondo il piano di riparto di cui al comma 1 e’ portato in detrazione fino alla concorrenza dello stesso beneficio eventualmente spettante ai sensi delle norme di cui allo stesso comma 1, come perequato per le vittime del dovere e gli equiparati dall’articolo 34 del citato decreto-legge n. 159 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222 del 2007.
Nota all’art. 4:
• Si riporta il testo dell’art. 1, commi 562, 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2006)», pubblicata nel supplemento ordinario della Gazzetta ufficiale del 29 dicembre 2005, n. 302:
«Art. 1 (Comma 562). - Al fine della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564, e’ autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006.».
«Art. 1 (Comma 563). - Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un’invalidità permanente in attività di servizio o nell’espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.».
«Art. 1 (Comma 564). - Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.».
• Si riporta il testo dell’art. 34 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.».
«Art. 34 (Estensione dei benefici riconosciuti in favore delle vittime del terrorismo, previsti dalla legge 3 agosto 2004, n. 206, alle vittime del dovere a causa di azioni criminose e alle vittime della criminalità organizzata, nonche’ ai loro familiari superstiti. Ulteriori disposizioni a favore delle vittime del terrorismo).
Alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all’articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed alle vittime della criminalità organizzata, di cui all’articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, ed ai loro familiari superstiti sono corrisposte le elargizioni di cui all’articolo 5, commi 1 e 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206. Ai beneficiari vanno compensate le somme già percepite. L’onere recato dal presente comma e’ valutato in 173 milioni di euro per l’anno 2007, 2,72 milioni di euro per l’anno 2008 e 3,2 milioni di euro a decorrere dal 2009.
Il Ministero dell’interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, informando tempestivamente il Ministero dell’economia e delle finanze, anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, n.
2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al primo periodo, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
2-bis. Ai cittadini italiani appartenenti o non appartenenti alle Forze dell’ordine, alla magistratura e ad altri organi dello Stato, colpiti dalla eversione armata per le loro idee e per il loro impegno morale, il Presidente della Repubblica concede la onorificenza di «vittima del terrorismo» con la consegna di una medaglia ricordo in oro.
2-ter. L’onorificenza di cui al comma 2-bis e’ conferita alle vittime del terrorismo ovvero, in caso di decesso, ai parenti e affini entro il secondo grado, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno.
2-quater. Al fine di ottenere la concessione dell’onorificenza, le vittime del terrorismo o, in caso di decesso, i loro parenti e affini entro il secondo grado, presentano domanda alla prefettura di residenza o al Ministero dell’interno, anche per il tramite delle associazioni rappresentative delle vittime del terrorismo.
2-quinquies. L’onorificenza e’ conferita alla vedova o ai figli in caso di decesso del titolare. Nel caso la vittima non sia coniugata, o non abbia figli, viene conferita ai parenti e affini entro il secondo grado.
2-sexies. Le domande e i documenti occorrenti per ottenere l’onorificenza sono esenti da imposta di bollo e da qualunque altro diritto.
2-septies. Con decreto del Ministro dell’interno, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite:
a) le caratteristiche della medaglia di cui al comma 2-bis;
b) le condizioni previste per il conferimento dell’onorificenza; il possesso delle predette condizioni e’ provato con dichiarazione, anche contestuale alla domanda, sottoscritta dall’interessato, con firma autenticata dal segretario comunale o da altro impiegato incaricato dal sindaco.
3. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, comma 1, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della presente legge, sono ricomprese fra gli atti di terrorismo le azioni criminose compiute sul territorio nazionale in via ripetitiva, rivolte a soggetti indeterminati e poste in essere in luoghi pubblici o aperti al pubblico»;
b) all’articolo 2, comma 1, le parole da: «si applica» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «la retribuzione pensionabile va rideterminata incrementando la medesima di una quota del 7,5 per cento»;
c) all’articolo 3, dopo il comma 1 e’ inserito il seguente: «1-bis. Ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti spetta, a titolo di trattamento equipollente al trattamento di fine rapporto, un’indennità calcolata applicando l’aliquota del 6,91 per cento ad un importo pari a dieci volte la media dei redditi, da lavoro autonomo ovvero libero professionale degli ultimi cinque anni di contribuzione, rivalutati, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, aumentata del 7,5 per cento. La predetta indennità e’ determinata ed erogata in unica soluzione nell’anno di decorrenza della pensione».
3-bis. La decorrenza dei benefici di cui al comma 3 e’ la medesima delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206.
3-ter. L’onere derivante dai commi 3 e 3-bis e’ valutato in 2 milioni di euro per l’anno 2007, in 0,9 milioni di euro per l’anno 2008 e in 2,4 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009.
3-quater. Gli enti previdenziali privati gestori di forme pensionistiche obbligatorie provvedono, per la parte di propria competenza, al pagamento dei benefici di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, in favore dei propri iscritti aventi diritto ai suddetti benefici, fornendo rendicontazione degli oneri finanziari sostenuti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il predetto Ministero provvede a rimborsare gli enti citati nei limiti di spesa previsti dalla predetta legge n. 206 del 2004.».
• Si riporta il testo dell’art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, recante «Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell’articolo 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.».
«Art. 3 (Termini e modalità delle procedure). - 1. Le procedure di esame delle singole posizioni sono attivabili a domanda degli interessati. Le domande possono essere presentate direttamente ovvero trasmesse a mezzo posta alle amministrazioni di appartenenza delle vittime.
2. Le amministrazioni riceventi procedono alla definizione delle singole posizioni dei beneficiari, con riguardo alla situazione in essere dei componenti il nucleo dei familiari superstiti, secondo l’ordine cronologico di accadimento degli eventi, a cominciare dal piu’ remoto nel tempo e fino a tutto il 31 dicembre 2005. Analogamente, procedono alla definizione delle posizioni riguardanti gli eventi verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2006. In mancanza della domanda si puo’ procedere d’ufficio secondo identico criterio.
3. Le posizioni degli interessati, come definite al comma 2, sono trasmesse al Ministero dell’interno - Dipartimento della pubblica sicurezza che provvede a formare e ad aggiornare, entro il 31 ottobre per il primo anno di applicazione del presente regolamento ed entro il 30 marzo ed il 30 settembre per gli anni successivi, una graduatoria unica nazionale delle posizioni, secondo l’ordine cronologico di accadimento degli eventi indicato al comma 2.».
Art. 5.
Criteri per la determinazione dell’invalidità permanente
1. Per l’accertamento delle percentuali di invalidità si procede secondo i seguenti criteri e modalità:
a) la percentuale d’invalidità permanente (IP), riferita alla capacità lavorativa, e’ attribuita scegliendo il valore piu’ favorevole tra quello determinato in base alle tabelle per i gradi di invalidità e relative modalità d’uso approvate, in conformità all’articolo 3, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, con il decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992 e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, e il valore determinato in base alle tabelle A, B, E ed F1 annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, e relativi criteri applicativi. Alla classifica di cui alle categorie della tabella A e della tabella B sono equiparate le fasce percentuali d’invalidità permanente, riferite alla capacità lavorativa, secondo le corrispondenze indicate nella tabella in allegato 1. Alle invalidità o mutilazioni di prima categoria della tabella A che risultino contemplate anche nella tabella E corrisponde una invalidità permanente non inferiore al cento per cento;
b) la percentuale del danno biologico (DB) e’ determinata in base alle tabelle delle menomazioni e relativi criteri applicativi di cui agli articoli 138, comma 1, e 139, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni;
c) la determinazione della percentuale del danno morale (DM) viene effettuata, caso per caso, tenendo conto della entità della sofferenza e del turbamento dello stato d’animo, oltre che della lesione alla dignità della persona, connessi e in rapporto all’evento dannoso, in una misura fino a un massimo di due terzi del valore percentuale del danno biologico;
d) la percentuale di invalidità complessiva (IC), che in ogni caso non puo’ superare la misura del cento per cento, e’ data dalla somma delle percentuali del danno biologico, del danno morale e del valore, se positivo, risultante dalla differenza tra la percentuale di invalidità riferita alla capacità lavorativa e la percentuale del danno biologico: IC= DB+DM+ (IP-DB).
2. Fino alla data di predisposizione delle tabelle di menomazione di cui agli articoli 138, comma 1, e 139, comma 4, del citato decreto legislativo n. 209 del 2005, la percentuale del danno biologico e’ determinata in base alla tabella delle menomazioni e relativi criteri applicativi, approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2000, e successive modificazioni. La percentuale del danno biologico, cosi’ determinata, puo’ essere aumentata, ai sensi degli articoli 138, comma 3, e 139, comma 3, del decreto legislativo n. 209 del 2005, da parte dei competenti organismi sanitari di cui all’articolo 6, comma 3, del presente regolamento.
Nota all’art. 5:
• Si riporta il testo dell’art. 2, comma 105, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»” (Legge finanziaria 2008), pubblicata nel Supplemento ordinario delila Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300:
«Art. 2 (Comma 105). - A decorrere dal 1° gennaio 2008, alle vittime della criminalità organizzata, di cui all’articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, e ai loro familiari superstiti, alle vittime del dovere, di cui all’articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e ai loro familiari superstiti, nonche’ ai sindaci vittime di atti criminali nell’ambito dell’espletamento delle loro funzioni e ai loro familiari superstiti, sono erogati i benefici di cui all’articolo 5, commi 3 e 4, della legge 3 agosto 2004, n. 206, come modificato dal comma 106.».
• Si riporta il testo dell’art. 3, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n.407, recante «Disposizioni diverse per l’attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1990, n. 303:
«Art. 3 (Prestazioni pensionistiche a favore dei minorati civili). -1.-2. Omissis.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanità provvede, di concerto con i Ministri dell’interno e del tesoro, a stabilire nuove tabelle per i gradi dell’invalidità civile, secondo i criteri della legislazione vigente.
4. Omissis.».
• Il decreto del Ministro della sanità del 5 febbraio 1992, n. 207, recante «Approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali d’invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti», e’ pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 1992, n. 47.
• Il decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1978, n. 915, recante «Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra», e’ pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 29 gennaio 1979, n. 28.
• Si riporta il testo degli art. 138, comma 1, e 139, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante «Codice delle assicurazioni private»: «Art. 138 (Danno biologico per lesioni di non lieve entità). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle attività produttive, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella unica su tutto il territorio della Repubblica:
a) delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra dieci e cento punti;
b) del valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità comprensiva dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso.
2.- 4. Omissis.».
«Art. 139 (Danno biologico per lesioni di lieve entità). - 1.-3. Omissis.
4. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle attività produttive, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra uno e nove punti di invalidità.
5.-6. Omissis.».
• Il decreto del Ministro della sanità del 12 luglio 2000, recante «Approvazione di “Tabella delle menomazioni”; “Tabella indennizzo danno biologico”; “Tabella dei coefficienti” relative al danno biologico ai fini della tutela dell’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali», e’ pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 2000, n. 172.
Art. 6.
Riconoscimento delle infermità o patologie tumorali
1. L’accertamento della dipendenza da causa di servizio per i fattori e le circostanze indicate all’articolo 2, comma 1, delle infermità o patologie tumorali permanentemente invalidanti, ovvero a cui consegua il decesso nei casi previsti dall’articolo 2, comma 78, della legge n. 244 del 2007, e’ effettuato secondo le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461.
2. La Direzione generale provvede a ricevere le domande dei soggetti non dipendenti pubblici per l’attribuzione dell’elargizione di cui al presente regolamento. La stessa Direzione generale cura l’istruttoria delle domande, accertando presso le Forze armate o le Forze di polizia, ad ordinamento militare o civile, le circostanze di tempo e di luogo indicate dall’interessato, e redige un dettagliato rapporto avendo cura di far risultare se siano in corso procedimenti da parte dell’autorità giudiziaria.
3. Le Commissioni mediche ospedaliere di cui all’articolo 165, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, nella composizione e con le modalità previste dall’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, esprimono il giudizio sanitario sulla percentualizzazione dell’invalidità.
4. Le infermità si considerano dipendenti da causa di servizio quando ricorrano le condizioni previste dall’articolo 2, comma 1.
5. Il Comitato di verifica per le cause di servizio di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, entro trenta giorni dal ricevimento degli atti, accerta la dipendenza da causa di servizio secondo quanto previsto dal comma 4 e si pronuncia con parere da comunicare all’amministrazione entro quindici giorni.
6. Il parere di cui al comma 5 e’ motivato, con particolare riferimento alla ricorrenza dei requisiti previsti dal comma 4, ed e’ firmato dal presidente e dal segretario del Comitato.
7. Nell’esame delle pratiche in cui le infermità non risultino ancora riconosciute dipendenti da causa di servizio, oltre al parere di cui all’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, il Comitato esprime contestualmente anche il parere motivato di cui al comma 6.
8. Per l’esame delle pratiche finalizzate alla concessione dei benefici di cui al presente regolamento, il Comitato e’ integrato, di volta in volta, da un ufficiale superiore o da un funzionario scelti tra esperti della materia delle Forze armate o del Ministero dell’interno.
9. Sulle domande per le quali vengono accertati i requisiti previsti dall’articolo 2, comma 78, della legge n. 244 del 2007, per i dipendenti del Ministero della difesa la Direzione generale adotta il provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio nei confronti del personale italiano impiegato nelle missioni militari all’estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti, che abbiano contratto infermità o patologie tumorali connesse all’esposizione o all’utilizzo di proiettili all’uranio impoverito e alla dispersione nell’ambiente di nano-particelle di minerali pesanti prodotti dalle esplosioni di materiale bellico. Per i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, la Direzione generale provvede alla trasmissione degli atti alle amministrazioni competenti ai fini dell’adozione del provvedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio da parte della stessa, propedeutico alla definizione della posizione del soggetto ai sensi dell’articolo 3, comma 5. Per i soggetti non dipendenti pubblici la Direzione generale, in conformità al giudizio espresso dalle Commissioni mediche ospedaliere, nonche’ al parere del Comitato di verifica di cui ai commi 3 e 5, adotta il provvedimento di attribuzione del beneficio e ne cura la liquidazione.
Nota all’art. 6:
• Il decreto del Presidente della Repubblica del 29 ottobre 2001, n. 461, «Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell’equo indennizzo, nonche’ per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie», e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 2002, n. 5.
• Si riporta il testo dell’art. 165, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, recante «Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato»:
«Art. 165 (Commissioni mediche ospedaliere). - Il giudizio sanitario sulle cause e sull’entità delle menomazioni dell’integrità fisica del dipendente ovvero sulle cause della sua morte e’ espresso dalle commissioni mediche ospedaliere istituite:
a) presso gli ospedali militari principali o secondari dei comandi militari territoriali di regione;
b) presso gli ospedali militari marittimi e le infermerie autonome militari marittime;
c) presso gli istituti medico legali dell’Aeronautica militare.».
• Si riporta il testo degli articoli 6, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 ottobre 2001, n. 461, recante «Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell’equo indennizzo, nonche’ per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie»: «Art. 6 (Commissione). - 1. La diagnosi dell’infermità o lesione, comprensiva possibilmente anche dell’esplicitazione eziopatogenetica, nonche’ del momento della conoscibilità della patologia, e delle conseguenze sull’integrità fisica, psichica o sensoriale, e sull’idoneità al servizio, e’ effettuata dalla Commissione territorialmente competente in relazione all’ufficio di ultima assegnazione del dipendente ovvero, se il dipendente e’ pensionato o deceduto, alla residenza rispettivamente del pensionato o dell’avente diritto. Per coloro che risiedono all’estero la visita e’ effettuata, per delega della Commissione, da un collegio di due medici nominati dalla locale autorità consolare ovvero dal medico fiduciario dell’autorità stessa.
2. La Commissione e’ composta di tre ufficiali medici, di cui almeno uno, preferibilmente, specialista in medicina legale e delle assicurazioni. Assume le funzioni di presidente il direttore dell’Ente sanitario militare o l’ufficiale superiore medico da lui delegato o, in loro assenza, l’ufficiale superiore medico piu’ elevato in grado o, a parità di grado, con maggiore anzianità di servizio.
3. La Commissione, quando deve pronunciarsi su infermità o lesioni di militari appartenenti a forze annate diverse o di appartenenti a corpi di polizia, anche ad ordinamento civile, e’ composta di due ufficiali medici, di cui uno con funzioni di presidente identificato con le modalità indicate al comma 2, e di un ufficiale medico o funzionario medico della forza armata, corpo o amministrazione di appartenenza.
4. La Commissione, per esigenze legate alla complessità dell’accertamento sanitario, puo’ richiedere la partecipazione alla visita, con voto consultivo, di un medico specialista.
5. L’interessato puo’ essere assistito durante la visita, senza oneri per l’amministrazione, da un medico di fiducia, che non integra la composizione della Commissione.
6. La Commissione, entro trenta giorni dalla ricezione degli atti dall’Amministrazione, effettua la visita per il tramite di almeno un componente e redige processo verbale, firmato da tutti i membri. Dal verbale debbono risultare le generalità del dipendente, la qualifica e la firma dei componenti della Commissione, il giudizio diagnostico, gli accertamenti e gli elementi valutati a fini diagnostici, la determinazione della data di conoscibilità o stabilizzazione dell’infermità da cui derivi una menomazione ascrivibile a categoria di compenso, nonche’ l’indicazione della categoria stessa, il giudizio di idoneità al servizio od altre forme di inabilità, le eventuali dichiarazioni a verbale del medico designato dall’interessato, i motivi di dissenso del componente eventualmente dissenziente ed il voto consultivo del medico specialista.
7. Il verbale e’ trasmesso all’Amministrazione competente entro quindici giorni dalla conclusiva visita.
In caso di accertamento conseguente alla trasmissione di certificazione medica ai sensi dell’articolo 8, comma 1, il verbale e’ inviato direttamente al Comitato dalla Commissione, che provvede a dare comunicazione all’interessato ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 8.
8. In caso di accertamento diagnostico di infezione da HIV o di AIDS, il Presidente della Commissione interpella l’interessato per il consenso, da sottoscrivere specificamente a verbale, circa l’ulteriore prosecuzione del procedimento; il Presidente impartisce le necessarie disposizioni, anche organizzative, in aggiunta a quanto previsto dall’articolo 3 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, per l’ulteriore utilizzazione e conservazione dei contenuti del verbale, in modo da limitarne la conoscibilità.
9. La data di effettuazione della visita e’ comunicata al dipendente con anticipo non inferiore a dieci giorni. In caso di mancata partecipazione, per giustificato motivo, del medico designato dal dipendente alla visita, e’ convocata una nuova visita da effettuarsi entro trenta giorni dalla prima.
10. In caso di giustificata assenza del dipendente alla visita, la Commissione convoca il dipendente per una nuova visita da effettuarsi entro trenta giorni dalla prima.
11. In caso di ingiustificata assenza del dipendente alla visita, la Commissione redige processo verbale e restituisce gli atti all’Amministrazione nel termine di quindici giorni.
12. Il Presidente della Commissione, in caso di comprovato e permanente impedimento fisico del dipendente, puo’ disporre l’esecuzione della visita domiciliare da parte di un componente della Commissione stessa.
13. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministeri della giustizia, della difesa, dell’interno e della salute, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono definiti i criteri organizzativi per l’assegnazione delle domande agli organismi di accertamento sanitario di cui all’articolo 9 ed e’ approvato il modello di verbale utilizzabile, anche per le trasmissioni in via telematica, con le specificazioni sulle tipologie di accertamenti sanitari eseguiti e sulle modalità di svolgimento dei lavori.».
«Art. 10 (Comitato di verifica per le cause di servizio). - 1. Il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie assume, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la denominazione di Comitato di verifica per le cause di servizio.
2. Il Comitato e’ formato da un numero di componenti non superiore a quaranta e non inferiore a trenta, scelti fra gli esperti della materia, provenienti dalle diverse magistrature, dall’Avvocatura dello Stato e dal ruolo dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, nonche’ tra gli ufficiali superiori medici delle Forze armate e qualifiche equiparate delle Forze di polizia di Stato a ordinamento civile e militare e tra funzionari medici delle amministrazioni dello Stato preferibilmente specialisti in medicina legale e delle as sicurazioni. Per l’esame delle domande relative a militari o appartenenti a corpi di polizia, anche a ordinamento civile, il Comitato e’ di volta in volta integrato da un numero di ufficiali o funzionari dell’arma, corpo o amministrazione di appartenenza non superiore a due.
3. I componenti, nominati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze per un periodo di quattro anni, prorogabili per non piu’ di una volta, possono essere collocati in posizione di comando o fuori ruolo presso il Comitato, previa autorizzazione del relativo organo di autogoverno, secondo quanto previsto dall’articolo 13, comma 3, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, senza aggravi di oneri e restando a carico dell’organismo di provenienza la spesa relativa al trattamento economico complessivo.
4. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e’ nominato, tra i componenti magistrati della Corte dei conti, il Presidente del Comitato.
5. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere affidate le funzioni di Vice Presidente a componenti del Comitato provenienti dalle diverse magistrature.
6. Il Comitato, quando il Presidente non ravvisa l’utilità di riunione plenaria, funziona suddiviso in piu’ sezioni composte dal Presidente, o dal Vice Presidente, che le presiedono, e da quattro membri, dei quali almeno due scelti tra ufficiali medici superiori e funzionari medici.
7. Il Presidente del Comitato segnala al Ministro i casi di inosservanza dei termini procedurali previsti dai commi 2 e 4 dell’articolo 11 per le pronunce del Comitato, con proposta di eventuale revoca degli incarichi dei componenti responsabili di inadempienze o ritardi.
8. Il Comitato opera presso il Ministermilitario dell’economia e delle finanze e si avvale di una segreteria costituita da un contingente di personale non superiore alle cento unità, appartenente all’Amministrazione dell’economia e delle finanze.
9. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabiliti criteri e modalità di organizzazione interna della segreteria del Comitato e dei relativi compiti di supporto, anche in relazione all’individuazione di uffici di livello dirigenziale non superiori a tre, nell’ambito della dotazione di personale dirigenziale del Ministero dell’economia e delle finanze, e sono definiti modalità e termini per la conclusione delle procedure di trasferimento di personale, atti e mezzi della predetta segreteria dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero dell’economia e delle finanze.
10. Fino alla costituzione del nuovo Comitato ai sensi del presente regolamento, continua ad operare il Comitato di cui all’articolo 166 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, nella composizione prevista dalla disciplina normativa previgente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
11. Le domande pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono trattate dal Comitato entro un termine non superiore a dodici mesi. Al fine di favorire la sollecita definizione delle domande predette il Presidente adotta gli opportuni provvedimenti organizzativi e dispone la ripartizione dei carichi di lavoro tra le sezioni costituite a norma del comma 6, fermo restando quanto previsto dal comma 10.
12. Per l’accelerato smaltimento delle pratiche arretrate, possono essere costituiti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, in aggiunta al Comitato di verifica, speciali Comitati stralcio, composti di non oltre cinque componenti, scelti tra appartenenti alle categorie indicate al comma 2, alle condizioni di cui al comma 3 e con i criteri di composizione di cui al comma 6, per la trattazione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, di domande ancora pendenti presso il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie. Le domande pendenti sono assegnate secondo criteri di ripartizione definiti negli stessi decreti di costituzione, su proposta del Presidente del Comitato di verifica in relazione alla specificità di materia o analogia di cause di servizio o infermità. A supporto dell’attività dei Comitati speciali e’ utilizzato l’ufficio di cui al comma 8, il cui contingente, a tal fine, e’ elevato a settanta unità, senza aggravi di oneri.
13. Il Presidente adotta le necessarie disposizioni per l’attivazione dell’articolo 4.».
«Art. 11 (Pareri del Comitato). - 1. Il Comitato accerta la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l’infermità o lesione.
2. Entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti, il Comitato, nel giorno fissato dal Presidente, sentito il relatore, si pronuncia sulla dipendenza dell’infermità o lesione da causa di servizio con parere da comunicare entro quindici giorni all’amministrazione.
3. Il parere e’ motivato ed e’ firmato dal Presidente e dal Segretario.
4. Entro venti giorni dal ricevimento degli atti, il Comitato puo’ richiedere supplementi di accertamenti sanitari alla Commissione medica prevista dall’articolo 6 o ad una delle Commissioni di cui all’articolo 9, scelta in modo da assicurare la diversità dell’organismo rispetto a quello che ha reso la prima diagnosi; la visita medica e’ effettuata nel rispetto dei termini e delle procedure di cui ai predetti articoli. Salvi i casi di impossibilità di ulteriore corso del procedimento ai sensi dell’articolo 6, commi 8 e 11, il verbale della visita medica e’ trasmesso direttamente al Comitato entro quindici giorni; il Comitato si pronuncia ai sensi del comma 2 entro trenta giorni dalla ricezione del verbale.».
Art. 7.
Disposizioni particolari
1. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 78, della legge n. 244 del 2007, puo’ essere utilizzata, fino all’importo massimo complessivo di tre milioni di euro, per l’effettuazione degli accertamenti sanitari e di carattere ambientale strumentali al riconoscimento della causa di servizio e all’attribuzione dell’elargizione prevista dal presente regolamento.
Art. 8.
Clausola di salvaguardia
1. Il Ministero della difesa, di concerto con i Ministeri dell’interno, dell’economia e delle finanze e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, provvede al monitoraggio degli effetti derivanti dalle misure del presente regolamento che devono risultare nei limiti delle risorse stanziate sul capitolo 1331 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, per il triennio 2008-2010, ai sensi dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 78, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Ciò ai fini, nel caso di eventuali eccedenze di spesa, dell’adozione delle conseguenti correzioni del regolamento medesimo per ricondurre la spesa complessiva entro i predetti limiti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi’ 3 marzo 2009
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
La Russa, Ministro della difesa Maroni, Ministro dell’interno Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze
Sacconi, Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2009
Ministeri istituzionali, registro n. 3, foglio n. 400
Allegato 1
(previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera a)
Tabella
Tabella | Categoria | Percentuale invalidità
A | PRIMA | 100% - 91%
A | SECONDA | 90% - 81%
A | TERZA | 80% - 71%
A | QUARTA | 70% - 61%
A | QUINTA | 60% - 51%
A | SESTA | 50% - 41%
A | SETTIMA | 40% - 31%
A | OTTAVA | 30% - 21%
B | - | 20% - 1l%
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